Testo approvato dal Consiglio Nazionale della Federazione Ordini Farmacisti Italiani il 7 maggio 2018 download
TITOLO I
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1
Definizioni
1. Il Codice deontologico raccoglie le norme e i principi posti a garanzia del cittadino, della collettività e a tutela dell’etica, della dignità e del decoro della professione del farmacista ed è lo strumento di riferimento dell’Ordine professionale e degli iscritti all’Albo.
2. La Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti adotta il Codice deontologico in attuazione delle funzioni istituzionali svolte dalla stessa Federazione e dagli Ordini territoriali, anche nel rispetto del principio di sussidiarietà.
3. L’Ordine professionale è l’ente pubblico non economico che garantisce ai cittadini i requisiti di professionalità e la correttezza del comportamento degli iscritti.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. E’ fatto obbligo agli Ordini di recepire il presente Codice deontologico, nonché di divulgare le disposizioni in esso contenute, di promuoverne la conoscenza e di verificarne il rispetto.
2. Tutti i farmacisti iscritti all’Albo sono tenuti a conoscere e osservare le norme e i principi contenuti nel presente Codice deontologico ed a tenere sempre, anche al di fuori dell’esercizio della professione, una condotta consona al proprio ruolo, tale da non portare in nessun caso discredito alla professione.
TITOLO II
PRINCIPI E DOVERI GENERALI
CAPO I
DOVERI GENERALI DEL FARMACISTA
Art. 3
Libertà, indipendenza e autonomia della professione
1. Il farmacista deve:
a) dichiarare, al momento dell’iscrizione all’Albo, di aver letto il Codice deontologico;
b) rispettare i principi del giuramento professionale, che costituisce parte integrante del presente Codice deontologico;
c) operare in piena autonomia, libertà, indipendenza e coscienza professionale, conformemente ai principi etici propri dell’essere umano e tenendo sempre presenti i diritti del malato e il rispetto della vita, senza sottostare ad interessi, imposizioni o condizionamenti di qualsiasi natura;
d) nel rispetto del principio costituzionale di uguaglianza assicurare, con diligente professionalità, la presa in carico di ogni paziente, senza alcuna discriminazione, e perseguire il principio di universalità del Servizio Sanitario nella tutela della salute;
e) promuovere e divulgare trattamenti scientifici validati dalle Autorità competenti e quindi di comprovata efficacia, anche con riferimento alle medicine non convenzionali;
f) osservare gli indirizzi di natura professionale e deontologica enunciati dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti e dall’Ordine di appartenenza.
2. Al farmacista è vietato porre in essere, consentire o agevolare a qualsiasi titolo:
a) l’esercizio abusivo della professione;
b) la dispensazione di farmaci in modo pericoloso per la salute pubblica;
c) ogni atto che configuri concorrenza sleale di cui all’art. 2598 del Codice Civile.
Art. 4
Dovere di collaborazione con autorità ed enti sanitari
1. Il farmacista, nella sua qualità di operatore sanitario, collabora con le autorità coadiuvandole nel raggiungimento degli obiettivi istituzionali. Il farmacista è tenuto, in particolare, a collaborare e mettersi a disposizione delle autorità preposte in tutte le situazioni di calamità pubblica.
2. Il farmacista partecipa a campagne di prevenzione e di educazione sanitaria promosse o organizzate dalle competenti Autorità di concerto con la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti o con l’Ordine territoriale.
Art. 5
Attività di sperimentazione e ricerca
1. Il farmacista, nell’attività di ricerca e sperimentazione approvata dal competente Comitato Etico, persegue il progresso scientifico, il cui obiettivo primario è quello di migliorare le conoscenze al fine di tutelare la salute dei pazienti.
Art. 6
Medicine non convenzionali
1. Il farmacista, nell’ambito delle sue competenze e prerogative professionali, garantisce un’informazione corretta e veritiera finalizzata ad evitare che il paziente si sottragga da trattamenti scientificamente fondati e di comprovata efficacia.
2. Il farmacista si impegna ad estendere la propria competenza professionale alle medicine non convenzionali.
CAPO II
OBBLIGHI PROFESSIONALI DEL FARMACISTA
Art. 7
Distintivo professionale e camice bianco
1. Nell’esercizio dell’attività professionale al pubblico il farmacista ha l’obbligo di indossare il camice bianco unitamente al distintivo professionale e ad un tesserino identificativo con indicazione del nome, del cognome, nonché del numero di iscrizione all’Albo e dell’Ordine di appartenenza. Il distintivo pu essere integrato anche nel tesserino identificativo.
2. Il camice bianco unitamente ad un tesserino identificativo recante la relativa qualificazione è, altresì, indossato dai tirocinanti.
3. Il distintivo professionale è quello adottato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei
Farmacisti e distribuito dall’Ordine territorialmente competente e può essere utilizzato solo dai farmacisti iscritti all’Albo che esercitano la professione nelle strutture pubbliche o private ove è prevista per legge la figura del farmacista. In caso di cancellazione dall’Albo, il tesserino dovrà essere restituito al competente Ordine territoriale.
4. Il direttore di farmacia pubblica o privata ed il farmacista responsabile degli esercizi commerciali di cui all’art. 5 del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006, devono curare che il distintivo professionale unitamente al camice bianco siano prerogativa esclusiva del farmacista. Qualora il direttore o il farmacista responsabile non riescano a far rispettare le disposizioni del presente articolo dalla proprietà della farmacia o
dell’esercizio di vicinato hanno il dovere di segnalare l’inosservanza all’Ordine.
Art. 8
Dispensazione e fornitura dei medicinali
1. La dispensazione del medicinale è un atto sanitario, a tutela della salute e dell’integrità psicofisica del paziente.
2. La dispensazione e la fornitura di qualunque medicinale sono prerogativa esclusiva del farmacista, che assolve personalmente a tale obbligo professionale e ne assume la relativa responsabilità.
Art. 9
Preparazione galenica di medicinali
1. La responsabilità della preparazione galenica di medicinali è prerogativa esclusiva del farmacista.
2. Il farmacista, nella preparazione dei medicinali, è tenuto a osservare le procedure di allestimento previste dalla normativa, al fine di garantirne la qualità come presupposto di efficacia e sicurezza.
Art. 10
Farmacovigilanza, aderenza e appropriatezza terapeutica
1. Il farmacista concorre alla tutela della salute pubblica attraverso una puntuale osservanza delle norme di farmacovigilanza, provvedendo alla segnalazione di ADR alle autorità competenti.
2. Il farmacista pone in essere ogni utile iniziativa professionale volta ad assicurare l’aderenza alle terapie farmacologiche, contribuendo a garantire un maggiore livello di efficacia delle medesime a tutela della salute del paziente e di un corretto governo della spesa del Servizio Sanitario Nazionale.
3. Il farmacista collabora con il medico e con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, al fine di assicurare la migliore appropriatezza terapeutica.
Art. 11
Formazione permanente e aggiornamento professionale
1. La formazione permanente e l’aggiornamento sono presupposti per garantire l’appropriatezza e l’efficacia della prestazione professionale.
2. Il farmacista ha il dovere della formazione permanente e dell’aggiornamento professionale al fine di adeguare costantemente le proprie conoscenze al progresso scientifico, all’evoluzione normativa, ai mutamenti dell’organizzazione sanitaria e alla domanda di salute dei cittadini.
3. Il farmacista partecipa alle iniziative gratuite di formazione permanente e aggiornamento professionale alle quali la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti o l’Ordine di appartenenza abbiano previsto la partecipazione, con particolare riferimento al dossier formativo di gruppo predisposto dalla Federazione stessa o dall’Ordine.
Art. 12
Abuso e uso non terapeutico dei medicinali
1. Il farmacista pone in essere ogni iniziativa di sua competenza professionale finalizzata al contrasto dell’uso, umano o veterinario, di medicinali o sostanze farmacologiche per finalità non terapeutiche e, in particolare, a fini di doping.
2. Il farmacista promuove l’automedicazione responsabile e scoraggia l’uso di medicinali di automedicazione quando non giustificato da esigenze terapeutiche.
3. Il farmacista, allorquando ne venga a conoscenza, ha il dovere di segnalare alla competente autorità i casi di abuso o uso non terapeutico di medicinali.
TITOLO III
RAPPORTI CON I CITTADINI
Art.13
Pharmaceutical care e presa in carico del paziente
1. Il farmacista deve assicurare il rispetto dei principi ispiratori della professione, anche promuovendo la pharmaceutical care e la presa in carico del paziente.
2. Il farmacista assicura che la prestazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale avvenga nel rispetto della normativa vigente e in conformità alle Linee Guida approvate dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti.
Art. 14
Libera scelta della farmacia
1. Al farmacista è vietato porre in essere iniziative o comportamenti che limitino o impediscano il diritto di libera scelta della farmacia da parte dei cittadini.
Art. 15
Attività di consiglio e di consulenza
1. Nell’attività di dispensazione, consiglio e consulenza professionale, il farmacista garantisce un’informazione sanitaria chiara, corretta e completa, con particolare riferimento all’uso appropriato dei medicinali, alle loro controindicazioni e interazioni, agli effetti collaterali e alla loro conservazione.
2. Il farmacista è tenuto ad informare il paziente circa l’esistenza di farmaci equivalenti.
TITOLO IV
RAPPORTI CON I MEDICI, I VETERINARI E GLI ALTRI SANITARI
Art. 16
Rapporti con le altre professioni sanitarie
1. La comunicazione tra i professionisti della sanità si ispira ai principi del rigore scientifico.
2. Il farmacista, nel rapporto con gli altri operatori della sanità, deve attenersi al principio del rispetto reciproco, favorendo la collaborazione, l’integrazione e la condivisione, nell’ambito delle rispettive competenze e correlate responsabilità, anche attraverso lo scambio di conoscenze ed informazioni.
Art. 17
Comparaggio e altri accordi illeciti
1. I rapporti con i sanitari abilitati alla prescrizione di medicinali non devono essere motivati e condizionati da interessi o vantaggi economici nel rispetto della normativa vigente.
2. Costituisce grave abuso professionale incentivare, in qualsiasi forma, le prescrizioni mediche o veterinarie, anche nell’ipotesi in cui ciò non costituisca comparaggio.
3. Costituisce grave abuso e mancanza professionale acconsentire, proporre o accettare accordi tendenti a promuovere la dispensazione di medicinali finalizzata ad un loro uso incongruo o eccedente le effettive necessità terapeutiche per trarne un illecito vantaggio.
Art. 18
Divieto di accaparramento di ricette
1. Il farmacista non deve promuovere, organizzare o aderire a iniziative di accaparramento di prescrizioni mediche comunque e dovunque poste in essere.
TITOLO V
RAPPORTI PROFESSIONALI CON I COLLEGHI E I TIROCINANTI
Art. 19
Dovere di collaborazione
1. Il farmacista deve tenere nei confronti dei colleghi un comportamento improntato alla correttezza e alla collaborazione professionale, nel rispetto dei ruoli e delle competenze.
2. Il farmacista che accoglie gli studenti in tirocinio pre lauream concorre, di concerto con l’Università e l’Ordine professionale, alla loro formazione, verificando che questi acquisiscano le necessarie competenze tecnico-professionali e deontologiche. La relativa presenza in farmacia deve avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche di natura regolamentare, ivi incluse quelle in materia di sicurezza.
Art. 20
Controversie professionali
1. Eventuali divergenze e controversie di natura professionale, per un tentativo di conciliazione, sono sottoposte alla valutazione dell’Ordine professionale, prima di adire le vie legali.
Art. 21
Comportamenti disdicevoli nei rapporti con colleghi e collaboratori
1. E’ deontologicamente sanzionabile:
a) porre in essere o favorire forme di sfruttamento dell’attività professionale dei colleghi;
b) indurre i colleghi, anche propri collaboratori, a comportarsi in modo non conforme alle disposizioni che disciplinano l’esercizio della professione o in modo contrario alla deontologia professionale;
c) porre in essere qualsiasi forma di discriminazione, molestia o mobbing nei confronti di colleghi o altri lavoratori.
TITOLO VI
RAPPORTI CON L’ORDINE PROFESSIONALE
Art. 22
Dovere di collaborazione e comunicazione
1. Il farmacista ha l’obbligo di prestare la massima disponibilità, collaborazione e rispetto nei rapporti con l’Ordine professionale per l’espletamento delle funzioni allo stesso attribuite dall’ordinamento.
2. Il farmacista ha l’obbligo di segnalare all’Ordine di appartenenza ogni iniziativa tendente ad imporgli comportamenti contrari alle disposizioni che disciplinano l’esercizio della professione o comunque non conformi ai principi della deontologia professionale.
3. Il farmacista è tenuto a comunicare all’Ordine presso il quale è iscritto ogni variazione relativa ai dati inseriti nell’Albo professionale, negli elenchi e nei registri, nonché a quelli relativi alle specializzazioni e all’esercizio professionale ai fini del corretto svolgimento dei compiti istituzionali previsti dalla normativa vigente.
TITOLO VII
PUBBLICITA’ E INFORMAZIONE SANITARIA
Art. 23
Principi
1. La pubblicità della professione di farmacista e l’informazione sanitaria, con qualunque mezzo diffuse, sono consentite nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità, trasparenza e non devono essere equivoche, ingannevoli o denigratorie. Esse devono essere funzionali all’oggetto e realizzate in modo consono alle esigenze di tutela della salute di cui la professione di farmacista è garante. Contestualmente all’attivazione della pubblicità, il farmacista è tenuto a trasmetterne il contenuto all’Ordine di appartenenza.
2. Il farmacista non pu operare alcuna forma di pubblicità in favore di esercenti altre professioni sanitarie o di strutture sanitarie.
3. Il farmacista non pu accettare né proporre l'esposizione di comunicazioni pubblicitarie relative alla propria farmacia ovvero all’esercizio di cui all’art. 5 del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006, negli studi, ambulatori medici e veterinari, cliniche e strutture sanitarie e socio-assistenziali. Qualora il direttore o il farmacista responsabile non riescano a far rispettare le disposizioni del presente articolo dalla proprietà della farmacia o dell’esercizio di vicinato hanno il dovere di segnalare l’inosservanza all’Ordine.
4. La pubblicità della farmacia, con qualunque mezzo diffusa, è consentita e libera nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità e trasparenza e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria a tutela e nell’interesse dei cittadini. Essa deve essere funzionale all’oggetto e realizzata in modo consono alle esigenze di salvaguardia della salute di cui la farmacia è presidio.
5. E’ conforme alle norme deontologiche rendere noti al pubblico elementi conoscitivi, veritieri e corretti relativi ai servizi prestati, ai reparti presenti nella farmacia, nonché ai prezzi praticati.
TITOLO VIII
ATTIVITA’ PROFESSIONALE NELLA FARMACIA
Art. 24
Organizzazione dell’esercizio della farmacia
1. Il direttore è responsabile dell’organizzazione complessiva della farmacia e deve curare, in particolare, che l’esercizio sia organizzato in modo adeguato al ruolo che la farmacia svolge in quanto presidio sociosanitario e centro di servizi sanitari.
2. Il direttore è garante e personalmente responsabile, nell’ambito della farmacia da lui diretta, del rispetto delle disposizioni di legge e di tutte le regole deontologiche vigenti che saranno applicate in maniera uniforme, omogenea e senza distinzioni.
3. Eventuali inosservanze alle previsioni che precedono saranno valutate in sede disciplinare, secondo criteri di omogeneità, par condicio ed uniformità e senza distinzioni in ordine alla proprietà della farmacia. Qualora la proprietà della farmacia non faccia osservare le prescrizioni del Codice Deontologico il farmacista direttore ha il dovere di segnalare l’inosservanza all’Ordine.
Art. 25
Insegna della farmacia e cartelli indicatori
1. Salvo specifiche norme derivanti da leggi, regolamenti e ordinanze, la denominazione farmacia nell’insegna e l’emblema della croce, necessariamente di colore verde, sono obbligatorie.
2. I cartelli indicatori, da intendersi esclusivamente come i cartelli che indicano la direzione e la distanza per raggiungere la farmacia più vicina, anche in forma di freccia direzionale, devono essere installati nell'ambito territoriale della sede farmaceutica di pertinenza prevista nella pianta organica.
3. I cartelli indicatori devono riportare obbligatoriamente sia la direzione che la distanza della farmacia.
Art. 26
Medicinali soggetti a prescrizione medica
1. Il farmacista deve respingere le richieste di medicinali senza la prescritta ricetta medica o veterinaria o redatte su ricette prive dei requisiti stabiliti dalla legge.
2. Sono fatti salvi i casi di urgenza già regolati dalla normativa vigente e quelli in cui ricorra lo stato di necessità per salvare, chiunque ne faccia richiesta, dal pericolo immediato di un danno grave alla persona.
Art. 27
Divieto di detenere e dispensare medicinali non autorizzati
1. Il farmacista, fatta eccezione per i casi disciplinati da specifiche norme, non pu detenere né dispensare, né promuovere medicinali industriali non autorizzati al commercio in Italia, ancorché prescritti su ricetta medica.
Art. 28
Controllo sulla ricetta
1. La dispensazione dei medicinali soggetti a prescrizione medica è subordinata alla verifica da parte del farmacista dei requisiti formali e sostanziali della ricetta, a garanzia della tutela della salute del paziente.
2. Qualora necessario, il farmacista, prima di procedere alla dispensazione del medicinale, prende contatto con il medico o veterinario prescrittore, riservatamente e in spirito di collaborazione, per il necessario chiarimento.
Art. 29
Violazione di norme convenzionali
1. Il rispetto delle disposizioni di natura professionale contenute negli atti convenzionali che disciplinano i rapporti tra il SSN e le sue articolazioni territoriali e le farmacie pubbliche e private costituisce per il farmacista preciso obbligo deontologico che, ove disatteso, forma oggetto di valutazione disciplinare.
Art. 30
Consegna a domicilio dei medicinali
1. La consegna a domicilio dei medicinali soggetti a prescrizione medica pu essere effettuata soltanto dopo che in farmacia sia avvenuta la spedizione della ricetta originale.
2. Il farmacista che pone in essere iniziative di consegna a domicilio dei medicinali deve assicurare che tale servizio sia svolto nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 14, 15 e 39 e deve garantire, oltre alla sicurezza, corrette condizioni di conservazione dei medicinali.
TITOLO IX
ATTIVITA' PROFESSIONALE NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VICINATO
Art. 31
Prescrizioni per l’attività professionale negli esercizi commerciali
1. Il farmacista responsabile dell’esercizio commerciale di cui all’art. 5 del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006 deve curare che l'esercizio sia organizzato in modo conforme alle normative vigenti.
2. Le eventuali insegne dell’esercizio commerciale di cui al comma 1 devono essere chiare e non ingannevoli. La relativa croce eventualmente esposta deve essere di colore diverso dal verde.
3. Il farmacista responsabile deve assicurare che nell’esercizio commerciale di cui al comma 1 non siano presenti o spedite ricette del SSN e non siano detenuti o dispensati medicinali con obbligo di ricetta medica, ad eccezione di quelli previsti dalla normativa vigente. Qualora il farmacista responsabile non riesca a far rispettare le disposizioni del presente articolo dalla proprietà dell’esercizio ha il dovere di segnalare l’inosservanza all’Ordine.
TITOLO X
ATTIVITA’ PROFESSIONALE NELL’INDUSTRIA FARMACEUTICA
Art. 32
Principi di comportamento
1. Il farmacista che esercita la propria attività nell’industria farmaceutica deve tutelare la propria autonomia ed indipendenza professionale, nel rispetto delle previsioni contenute negli articoli 3 e 5.
Art. 33
Farmacista informatore tecnico-scientifico
1. Il farmacista informatore tecnico-scientifico deve promuovere la corretta conoscenza dei farmaci sulla base di esclusive valutazioni scientifiche.
TITOLO XI
ATTIVITA’ PROFESSIONALE NELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E
PRIVATE NON APERTE AL PUBBLICO
Art. 34
Rapporti con gli altri sanitari e colleghi
1. Il farmacista che esercita la professione nelle strutture sanitarie pubbliche e private non aperte al pubblico deve agire su un piano di pari dignità e autonomia con gli altri sanitari e colleghi con i quali deve instaurare rapporti di costruttiva collaborazione professionale, nel rispetto dei reciproci ruoli.
2. Il farmacista, nei rapporti con i colleghi delle farmacie territoriali, deve favorire lo scambio di informazioni che possano consentire la realizzazione di un’assistenza farmaceutica adeguata alle necessità sanitarie nel tempo e nei luoghi in cui opera, nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e con spirito collaborativo e di integrazione.
Art. 35
Controllo sulla dispensazione dei medicinali
1. Il farmacista che esercita la professione nelle strutture sanitarie pubbliche deve vigilare scrupolosamente affinché, ove sia prevista la dispensazione diretta del farmaco al paziente, la consegna sia effettuata soltanto da farmacisti e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14. Il farmacista deve, inoltre, curare che la dispensazione dei farmaci, su richiesta nominativa per uno specifico paziente con piano terapeutico o in “dose unitaria”, avvenga, dalle strutture farmaceutiche di propria competenza alle Unità Operative, sotto il diretto controllo e la personale responsabilità di un farmacista. Nell’allestimento delle preparazioni galeniche, deve, altresì, rispettare le prescrizioni dell’art. 9.
TITOLO XII
ATTIVITA’ PROFESSIONALE NELL’AMBITO DELLA DISTRIBUZIONE
INTERMEDIA
Art. 36
Doveri del direttore tecnico responsabile
1. Il farmacista che opera nella distribuzione intermedia deve assicurare che tutti i medicinali siano conservati e trasportati nelle condizioni idonee. Egli garantisce che i medicinali siano ceduti esclusivamente a soggetti autorizzati alla distribuzione all’ingrosso o alla vendita diretta di medicinali, alle farmacie e agli esercizi di cui all’art. 5 del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006.
TITOLO XIII
VENDITA DI MEDICINALI TRAMITE INTERNET
E PRODOTTI DIVERSI DAI MEDICINALI
Art. 37
Vendita di medicinali tramite internet
1. Le farmacie e gli esercizi commerciali di cui all’art. 5 del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006, autorizzati ai sensi dell’articolo 112-quater del D.Lgs. 219/2006, possono effettuare la fornitura a distanza al pubblico dei medicinali senza obbligo di prescrizione tramite Internet o altre reti informatiche, nel rispetto delle specifiche tecniche e normative previste.
Art. 38
Prodotti diversi dai medicinali
1. Nell’attività di vendita di prodotti diversi dai medicinali, il farmacista ha l’obbligo di agire in conformità con il ruolo sanitario svolto, nell’interesse della salute del cittadino e dell’immagine professionale del farmacista.
TITOLO XIV
SEGRETO PROFESSIONALE, RISERVATEZZA,
TRATTAMENTO DEI DATI E PRIVACY
Art. 39
Segreto professionale, riservatezza, trattamento dei dati e privacy
1. La conservazione del segreto su fatti e circostanze dei quali il farmacista sia venuto a conoscenza in ragione della sua attività professionale, oltre che un obbligo giuridico, è un imprescindibile dovere morale, che il farmacista deve esigere anche dai collaboratori e dagli incaricati del trattamento dei dati personali. Il farmacista pu rivelare fatti coperti dal segreto professionale nelle ipotesi previste dalla normativa vigente.
2. Il farmacista, nel trattamento dei dati personali, anche sensibili, è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza e protezione dei dati. Il farmacista assicura la non identificabilità dei soggetti coinvolti nelle pubblicazioni o divulgazioni scientifiche di dati e studi clinici.
3. Per la valutazione della gravità dell’inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, può essere preso in considerazione l’eventuale vantaggio economico ottenuto dal farmacista da altra persona e, parimenti, l’eventuale danno, anche morale, causato al paziente o familiare.
TITOLO XV
INFRAZIONI AL CODICE DEONTOLOGICO
Art. 40
Infrazioni al Codice Deontologico e potestà disciplinare dell’Ordine
1. Le infrazioni al presente Codice deontologico sono valutate in sede disciplinare dall’Ordine di appartenenza su proposta dell’Ufficio istruttorio regionale.
2. Il farmacista è sottoposto alla vigilanza deontologica da parte dell’Ordine nel cui ambito provinciale esercita l’attività professionale, ferma restando la competenza disciplinare spettante all’Ordine presso il quale il sanitario è iscritto.
3. L’Ordine professionale può convocare i farmacisti esercenti nell’ambito del territorio di sua competenza affinché forniscano chiarimenti in merito a specifiche condotte, avendo cura di informare il Presidente dell’Ordine presso cui il sanitario è iscritto.
4. E’ sanzionabile qualsiasi violazione di norme di leggi o regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione di farmacista e il servizio farmaceutico nonché di provvedimenti o ordinanze emanati dalle competenti autorità per ragioni di igiene o sanità pubblica.
5. E’ sanzionabile qualsiasi abuso o mancanza nell’esercizio della professione e comunque qualsiasi comportamento che abbia causato o possa causare un disservizio o un danno alla salute del cittadino.
6. Le sanzioni devono essere commisurate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti, nonché delle specifiche circostanze, soggettive ed oggettive, che hanno concorso a determinare la violazione.
7. Nell’esercizio di attività professionali all’estero, ove consentite, il farmacista italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche nazionali, nonché di quelle dello Stato in cui viene svolta l’attività che hanno natura prevalente sulle prime. Del pari il farmacista cittadino comunitario o di Paese extra UE, nell’esercizio dell’attività professionale in Italia, quando questa gli sia consentita, è tenuto alla conoscenza e al rispetto della legislazione e delle norme deontologiche vigenti in Italia.