Art. 1 LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3
“ Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali: …..
b) sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute; sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica.”
Previsione non applicabile agli Ordini e Collegi Professionali